BONUS ASSISTENTI FAMILIARI IN LOMBARDIA

Il “bonus assistenti familiari” è una misura regionale a favore delle persone e delle famiglie che necessitano di supporti mediante caregiver professionale.

Il bonus consiste in un contributo sulle spese sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, e si concretizza attraverso le modalità dettate, in ultimo, dalla d.g.r 3927/2020, che ha modificato i criteri della misura attuativa della l.r. 15/2015.

Requisiti:
Il destinatario è il datore di lavoro che sottoscrive il contratto con l’assistente familiare, sia esso la persona assistita o altro componente di famiglia vulnerabile con presenza di persona fragile, non obbligatoriamente convivente, in possesso di:
• ISEE uguale o inferiore a € 35.000;
• contratto di assunzione di Assistente familiare con caratteristiche di cui all’art.7 della l.r. 15/2015;
• residenza in Lombardia da almeno 5 anni (anche la persona assistita nel caso in cui non corrisponda al datore di lavoro).

L’assistente familiare deve:
• essere iscritto nel registro territoriale;
• avere conseguito in Italia il diploma di scuola di secondaria di primo grado oppure presentare un’auto-dichiarazione con cui attestare un livello di conoscenza adeguato alle mansioni da svolgere (in caso di cittadini stranieri).

Si precisa che non è ammissibile alla misura la persona fragile già destinataria delle misure B1 (sostegno disabilità gravissima) e B2 (sostegno disabili gravi e anziani non autosufficienti) del FNA (fondo nazionale per la non autosufficienza).

Importo
Il contributo non deve essere superiore al 60% delle spese sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare ed è pari ad un importo massimo di:
• 2.400€ al datore di lavoro con ISEE fino a 25.000;
• 2.000€ al datore di lavoro con ISEE oltre 25.000€ e fino a 35.000.

Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata telematicamente attraverso il sistema bandi online (SPID o CNS). I documenti necessari sono:
• copia del contratto di lavoro dell’Assistente Familiare;
• copia della “Denuncia rapporto di lavoro domestico” all’INPS;
• il “Prospetto riassuntivo dei contributi dovuti” redatto dall’INPS.

N.B. L’attuazione dell’ultimo provvedimento viene demandato ad un successivo atto dell’Assessorato.
Milano

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