Il lavoratore che intende risolvere il proprio rapporto di lavoro è obbligato a comunicarlo tempo prima al datore di lavoro, si parla infatti di obbligo di preavviso, e se non è rispettato, il lavoratore sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro un’indennità di mancato preavviso.
I casi in cui non sussiste obbligo di comunicare il preavviso sono:
- Recesso durante o al termine del periodo di prova;
- Risoluzione del rapporto allo scadere del contratto a tempo determinato;
- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- Durante i periodi di sospensione dal rapporto di lavoro per intervento della cassa integrazione.
Il caso delle dimissioni per giusta causa rappresenta un motivo di risoluzione del rapporto di lavoro generalmente grave o complesso, suggeriamo pertanto di rivolgersi agli uffici vertenze CISL per avere le informazioni necessarie.
La durata del periodo di preavviso è stabilita dai contratti collettivi di lavoro e varia in base all’appartenenza del lavoratore alla categoria, al livello di inquadramento, all’anzianità di servizio. Consigliamo pertanto di rivolgersi a un operatore sindacale della propria categoria di appartenenza per avere informazioni sul periodo di preavviso.
Durante il preavviso le parti conservano tutti gli obblighi e diritti derivanti dal contratto di lavoro.
In seguito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 151/2015, certificazione delle dimissioni, la comunicazione avviene via pec (posta elettronica certificata) direttamente al datore di lavoro.
Le dimissioni hanno efficacia indipendentemente dall’accettazione del datore di lavoro e diventano pertanto irrevocabili nel momento in cui egli ne giunge a conoscenza. L’eventuale revoca può essere comunicata al datore di lavoro, sempre per via telematica, entro sette giorni dall’avvenuta dimissione.
Casi particolari
La legge richiede l’adempimento di specifiche formalità in casi particolari, considerati meritevoli di speciale tutela:
- le dimissioni della lavoratrice presentate nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e un anno dopo la celebrazione delle nozze devono essere confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.
- Le dimissioni presentate dalla lavoratrice e dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di adozione o affidamento devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro.
Per tutti gli iscritti FIM il servizio è gratuito.
Ai non iscritti verrà richiesto un contributo di 20 euro.
Contattare la sede che si preferisce per prendere appuntamento.
Documentazione necessaria:
- ultima busta paga
- carta di identità
- se non presente in busta paga, codice fiscale del datore di lavoro da cui ci si vuole dimettere
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata del sito del nostro ufficio vertenze.